Si trasmettono ulteriori chiarimento in merito alla procedura di invio delle diffide:
Come confermato dalla Corte Suprema di Cassazione in diverse sentenze, il datore di lavoro è senza ombra di dubbio il Ministero dell’Istruzione e del Merito «il personale della scuola si trova in rapporto organico con l’amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012, Cass. n.6372/2011, Cass. n. 21726/2010, Cass. n. 20521/2008, per citare solo la cassazione a cui si aggiungono sentenze di tribunali)»; ed ancora «Anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l’amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l’art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto».
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